ࡱ> M Wvbjbj==.WWWqlDDDDDDDX D |XT: 'z-DJDDJJJDDJJJ:,DDH Qp(X0 (4 0>R("JXXDDDDLa legislazione sulle acque di scaricoun'analisi della norma attualmente in vigore Per la tutela delle acque Ildecreto legislativo 152/99 stato definitivamente approvato dal Consiglio dei Ministri. 23 anni e un giorno dopo la firma della legge 319/76 (cosiddetta legge Merli), l'11 maggio 1999 il Capo dello Stato ha firmato il decreto legislativo n. 152, pubblicato poi sul supplemento ordinario della Gu del 29 maggio 1999. Le finalit del decreto Le finalit della 152/99 sono riportate nell'articolo 1 e sono: - prevenire e ridurre l'inquinamento e attuare il risanamento dei corpi idrici inquinanti; - conseguire il miglioramento dello stato delle acque e adeguate protezioni di quelle destinate a particolari usi; - concorrere a perseguire usi sostenibili e durevoli delle risorse idriche, con priorit per quelle potabili; - mantenere la capacit naturale di autodepurazione dei corpi idrici nonch la loro capacit di sostenere comunit animali e vegetali ampie e ben diversificate. Gli strumenti Le finalit della 152/99 sono perseguite con i seguenti strumenti: - l'individuazione di obiettivi di qualit per tutti i corpi idrici; - il rispetto dei valori limite agli scarichi fissati dallo Stato, nonch la definizione di valori limite di emissione (in concentrazione e in massa/tempo) da parte delle Regioni, in relazione agli obiettivi di qualit del corpo idrico recettore; - l'individuazione di misure tese alla conservazione, al risparmio, al riutilizzo e al riciclo delle risorse idriche; - l'adeguamento dei sistemi di fognatura, collettamento e depurazione degli scarichi idrici; - la tutela integrata degli aspetti qualitativi e quantitativi nell'ambito di ciascun bacino idrografico e un adeguato sistema di controlli e di sanzioni. Le principali innovazioni Gli elementi principali che caratterizzano il nuovo testo sono individuabili nei seguenti punti: - il pieno recepimento della direttive comunitarie 271 e 676 del 1991; - l'introduzione del criterio degli obiettivi di qualit dei corpi idrici come riferimento basilare per la definizione degli interventi di tutela; - l'uso di indicatori capaci di valutare lo stato ambientale non solo su criteri di tipo chimico, ma anche di tipo biologico e tossicologico; - la tutela integrata degli aspetti quantitativi e qualitativi nell'ambito di ciascun bacino idrografico, rafforzando le indicazioni per il corretto e razionale uso delle acque. L'impostazione che caratterizzava la legge 319/76, basata sostanzialmente solo sulla definizione di limiti allo scarico, stata cambiata spostando l'attenzione dal controllo del singolo scarico all'insieme degli eventi che determinano l'inquinamento del corpo idrico. Il dlgs 152/99 caratterizzato da un approccio combinato (obiettivi di qualit ambientale del corpo idrico recettore + limiti di emissione). Infatti, pur mantenendo i limiti allo scarico, demanda la loro modifica e integrazione alle Regioni sulla base delle esigenze di risanamento di ogni corpo idrico. Alle misure relative alla qualit degli scarichi dovranno concorrere misure atte alla difesa quantitativa della risorsa. Gli obiettivi di qualit stato previsto un doppio (parallelo e contestuale) sistema di obiettivi di qualit: - un obiettivo, riguardante particolari funzioni o destinazioni d'uso, a cui sono destinati specifici corpi idrici; - l'obiettivo di qualit ambientale relativo a tutti i corpi idrici significativi. Gli obiettivi riguardanti specifiche destinazioni d'uso Fanno riferimento a norme vigenti e interessano i corsi d'acqua che le Regioni e gli enti locali individuano per un particolare uso o per una specifica funzione. Rientrano tra questi usi e funzioni: - la produzione di acqua potabile; - la balneazione; - la qualit delle acque designate come idonee alla vita dei ciprinidi e dei salmonidi; - la qualit delle acque idonee alla vita dei molluschi. Gli obiettivi di qualit ambientale L'obiettivo di qualit ambientale esprime un concetto pi ampio di quello legato alle destinazioni d'uso. Riguarda infatti non solo la qualit idrochimica ma l'intero ecosistema acquatico (acque, sedimenti, sponde e biota) sia sotto l'aspetto quantitativo che qualitativo. In particolare, per le acque superficiali, esprime lo stato dei corpi idrici in funzione della loro capacit di mantenere e di supportare comunit animali e vegetali ampie e ben diversificate, il pi possibile vicine alla condizione naturale in cui non appaiono significative modificazioni dell'ecosistema prodotte dall'attivit umana e in cui il sistema mantiene intatte le sue capacit di risposta e autodifesa dalle perturbazione prodotte da tali attivit grazie ai processi naturali di autodepurazione. I corpi idrici significativi, sulla base dei dati del monitoraggio e in base ai criteri di classificazione contenuti nell'Allegato 1 alla legge, devono essere classificati dalle Regioni nei diversi stati di qualit ambientale, che, a seconda dei corpi idrici considerati, sono: Acque superficiali  INCLUDEPICTURE "http://www.greencrossitalia.it/graph/acqua_nav.gif" \* MERGEFORMATINET  Corsi d'acqua e laghi Acque marine costiere Acque di transizione Elevato Elevato Buono Buono Buono Sufficiente Sufficiente Mediocre Scadente Scadente Scadente Pessimo Acque sotterranee  INCLUDEPICTURE "http://www.greencrossitalia.it/graph/acqua_nav.gif" \* MERGEFORMATINET  Elevato Buono Sufficiente Scadente Stato naturale particolare Lo stato di qualit ambientale dei corpi idrici superficiali viene definito in base: - allo stato ecologico, che espressione della qualit della struttura e del funzionamento degli ecosistemi acquatici; - allo stato chimico, che stabilito in base alla presenza dei principali inquinanti pericolosi, inorganici e di sintesi. Lo stato di qualit ambientale dei corpi idrici sotterranei definito sulla base dello: - stato quantitativo, che indica la sostenibilit, sul lungo periodo, dello sfruttamento della risorsa; indicativo del rapporto tra i prelievi in atto e le capacit naturali di ravvenamento; - stato chimico, che riguarda la condizione idrochimica dell'acquifero e la presenza di inquinanti pericolosi. Con i Piani di tutela (considerati come piano stralcio del piano di bacino previsto dall'articolo 17 della legge 183/89) devono essere adottate, a livello di bacino, le misure per raggiungere lo stato ambientale buono entro il 31 dicembre 2016 in ogni corpo idrico significativo. inoltre prevista, per i soli corpi idrici superficiali, una tappa intermedia da raggiungere entro il 31 dicembre 2008. Aree che richiedono specifiche misure di prevenzione La nuova legge individua anche zone per le quali, in ragione della loro fragilit, sono previste particolari attenzioni, specifiche misure di prevenzione e norme vincolistiche. Aree sensibili Sono riferite a quei corpi idrici esposti al rischio di eutrofizzazione e dove sono previsti trattamenti di depurazioni pi spinti per gli scarichi in esse recapitanti. In prima istanza sono individuate dalla legge le seguenti aree, che potranno essere integrate e modificate dalle Regioni sulla base di criteri definiti nell'allegato 6: - i laghi (al di sotto dei 1.000 metri slm) e i corsi d'acqua a essi afferenti per un tratto di 10 chilometri dalla loro immissione nel lago; - le aree lagunari e i laghi salmastri; - le zone umide individuate ai sensi della convenzione di Ramsar; - le aree costiere dell'Adriatico nord-occidentale dalla foce dell'Adige a Pesaro e i corsi d'acqua a esse afferenti per un tratto di 10 chilometri all'interno della linea di costa. Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola Una prima elencazione di tali aree contenuta nell'Allegato 7, insieme ai criteri per la designazione, ove necessario, di ulteriori zone vulnerabili da parte delle Regioni e delle Province autonome, sentita l'Autorit di bacino. Nelle zone cos individuate, devono essere rispettate le prescrizioni contenute nel codice di buona pratica agricola (pubblicato sulla Gu n. 86 del 4 maggio 1999). Zone vulnerabili da prodotti fitosanitari Con le stesse modalit previste per le zone vulnerabili da nitrati, sulla base delle indicazioni contenute nell'Allegato 7, le Regioni e le Province autonome identificano le zone vulnerabili, allo scopo di proteggere le risorse idriche o altri comparti ambientali dall'inquinamento proveniente dall'uso di prodotti fitosanitari. Aree di salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano Sono individuate da Regioni e Province autonome per mantenere e migliorare le caratteristiche qualitative delle acque destinate al consumo umano (dpr 236/88) e per la tutela dello stato delle risorse. Sono distinte in: - aree di ricarica delle falda; - emergenze naturali e artificiali della falda; - zone di riserva. Norme per favorire il risparmio e l'utilizzo appropriato della risorsa Nei piani di tutela sono adottate le misure volte ad assicurare l'equilibrio tra la disponibilit della risorsa e i fabbisogni per i diversi usi, tenendo conto del minimo deflusso vitale, della capacit di ravvenamento della falda e della destinazione d'uso della risorsa compatibile con le relative caratteristiche qualitative e quantitative. Le autorit competenti effettuano la revisione delle concessioni delle grandi e piccole derivazioni, secondo le priorit indicate dall'Autorit di bacino, al fine del mantenimento o del perseguimento degli obiettivi di qualit e della necessit di garantire il minimo deflusso vitale. Le concessioni di utilizzazione delle acque minerali sono subordinate al pieno soddisfacimento delle esigenze potabili. L'articolo 23 della legge, poi, riporta alcune modifiche al regio decreto 1775/33 atte a garantire un pi razionale uso della risorsa attraverso: l'obbligo a utilizzare risorse pi appropriate per i diversi usi (non va usata l'acqua potabile per lavare le strade o irrigare i giardini o per altri usi che non richiedono particolari qualit): - l'utilizzo di risorse riservate all'uso potabile comporta il triplicamento del canone di concessione; - previsto un decreto attuativo per definire norme tecniche per il riutilizzo agricolo delle acque reflue. criteri per le concessioni. Nel concedere derivazioni e autorizzare nuovi pozzi, nella scelta tra pi domande concorrenti preferita la domanda che da sola, o in connessione con altre utenze concesse o richieste, presenti la pi razionale utilizzazione delle risorse idriche in relazione ai seguenti criteri: - l'attuale livello di soddisfacimento delle esigenze essenziali dei concorrenti anche da parte dei servizi pubblici di acquedotto o di irrigazione, evitando ogni spreco e destinando le risorse qualificate all'uso potabile; - le effettive possibilit di migliore utilizzo delle fonti in relazione all'uso; - le caratteristiche quantitative e qualitative del corpo idrico; - la quantit e la qualit dell'acqua restituita; - in caso di pi domande concorrenti per usi industriali preferita quella del richiedente che aderisce al sistema di ecogestione e audit ambientale di cui al regolamento comunitario 1836/93 Cee. sono previste sanzioni maggiori per prelievi non autorizzati (si sottolinea in particolare l'abrogazione di alcune parti dell'articolo 17 del regio decreto 1775/33 che rappresentano una sorta di sanatoria); per incentivare il riutilizzo di acque gi usate previsto, per le utenze industriali, un coefficiente aggiuntivo alla tariffa d'ambito (o al canone di depurazione), riferito al rapporto tra acqua primaria e acqua gi utilizzate nel processo produttivo; vengono date indicazioni alle Regioni e alle Province autonome affinch vengano adottate norme per: - migliorare la manutenzione delle reti di adduzione e di distribuzione al fine di ridurre le perdite; - prevedere la realizzazione di reti duali di adduzione al fine dell'utilizzo di acque meno pregiate per usi compatibili; - disporre per le nuove costruzioni, e incentivare per gli edifici gi esistenti, l'utilizzo di tecnologie di risparmio della risorsa; - installare contatori per il consumo dell'acqua in ogni singola unit abitativa nonch contatori differenziati per le attivit produttive e del settore terziario esercitate nel contesto urbano; - prevedere sistemi di collettamento differenziati per le acque piovane e per le acque reflue; - prevedere negli strumenti urbanistici, compatibilmente con l'assetto urbanistico e territoriale, reti duali al fine dell'utilizzo di acque meno pregiate, nonch tecnologie di risparmio della risorsa. Il Sindaco rilascia la concessione edilizia se il progetto prevede l'installazione di contatori per ogni singola unit abitativa, nonch contatori differenziati ove gi disponibili reti duali. Le Regioni e le Province autonome devono inoltre adottare programmi per il contenimento dei consumi, per il riciclo dell'acqua e per il riutilizzo delle acque reflue depurate mediante i quali: - sono prescritti gli usi delle migliori tecniche disponibili per la progettazione e l'esecuzione delle infrastrutture nel rispetto delle norme tecniche emanate ai sensi dell'articolo 6 della legge 5 gennaio 1994, numero 36; - sono indicate le modalit del coordinamento interregionale anche al fine di servire vasti bacini di utenza ove vi siano grandi impianti di depurazione di acque reflue; - sono previsti incentivi e agevolazioni alle imprese che adottano impianti di riutilizzo; - sono predisposte opportune convenzioni con gli enti gestori del servizio idrico integrato e con altri enti per la ricerca, l'informazione e la diffusione dei metodi per il risparmio idrico domestico e nei settori industriale, terziario e agricolo. Le norme di emissione Le norme sugli scarichi sono caratterizzate da un approccio combinato tra limiti di emissione e obiettivi di qualit. Viene ridefinito un sistema di limiti di emissione costituito: - da limiti fissati centralmente (legge 319/76 e direttiva 76/464 Cee riguardanti le sostanze pericolose e direttiva 91/271Cee per le acque reflue urbane); - limiti fissati dalle Regioni e dalle Province autonome, nell'ambito dei piani di tutela, sulla base degli obiettivi di qualit. I limiti fissati localmente potranno essere diversificati per ogni corpo idrico superficiale in relazione al carico ammissibile per raggiungere l'obiettivo di qualit. Questi limiti dovranno essere anche in termine di carico, cio di massa nell'unit di tempo (ad esempio kg/mese), oltre che in concentrazione. I limiti per le acque reflue urbane Dall'entrata in vigore della legge 152/99 tutti i nuovi impianti di depurazione delle acque reflue urbane dovranno rispettare i limiti indicati nella tabella in basso. Gli impianti provenienti da agglomerati con meno di 10.000 abitanti equivalenti, recapitanti in mare, e quelli provenienti da agglomerati con meno di 2.000 abitanti equivalenti recapitanti in acque dolci superficiali o acque di transizione, devono dotarsi di trattamento appropriato, che garantisca la conformit dei corpi idrici recettori ai relativi obiettivi di qualit, o la tutela delle acque sotterranee nel caso di scarico nel suolo. Tali trattamenti devono essere individuati con l'obiettivo di: a) rendere semplice la manutenzione e la gestione; b) essere in grado di sopportare adeguatamente forti variazioni orarie del carico idraulico e organico; c) minimizzare i costi gestionali. Questa tipologia di trattamento pu equivalere a un trattamento primario o a un trattamento secondario a seconda della soluzione tecnica adottata e dei risultati depurativi raggiunti. Per tutti gli insediamenti con popolazione compresa tra 50 e 2000 abitanti equivalenti, si ritiene auspicabile il ricorso a tecnologie di depurazione naturale quali il lagunaggio o la fitodepurazione, o tecnologie come i filtri percolatori o impianti a ossidazione totale. Peraltro, tali trattamenti possono essere considerati adatti se opportunamente dimensionati, al fine del raggiungimento dei limiti fissati, anche a tutti gli insediamenti in cui la popolazione equivalente fluttuante sia superiore al 30 per cento della popolazione residente e laddove le caratteristiche territoriali e climatiche lo consentano. Tali trattamenti si prestano, per gli insediamenti di maggiori dimensioni con popolazione compresa tra i 2.000 e i 25.000 abitanti equivalenti, anche a soluzioni integrate con impianti a fanghi attivi o a biomassa adesa, a valle del trattamento, con funzione di affinamento. L'Allegato 5 fornisce inoltre alcune indicazioni per altri inquinanti: rende obbligatorio prevedere i trattamenti di disinfezione e richiede di non superare negli scarichi una percentuale (30 per cento) di azoto ammoniacale rispetto all'azoto totale. Limiti di emissione per gli impianti di acque reflue urbanePotenzialit impianto in abitanti equivalenti 2.000 - 10.000 >10.000 Parametri Concentrazione % di riduzione Concentrazione % di riduzione 1 BOD5 mg/l <_25 70-90 <_25 80 2 COD mg/l <_125 75 <_125 75 3 Solidi Sospesi mg/L <_35 70 <_35 90  I tempi di adeguamento In ottemperanza alla direttiva 91/271 Cee, gli scarichi esistenti alla data di entrata in vigore della legge rimangono soggetti alle normative emanate dalle Regioni e dalle Province autonome e dovranno conformarsi ai limiti previsti per i nuovi scarichi: entro il 31.12.2000, se provenienti da agglomerati con oltre 15.000 abitanti equivalenti; entro il 31.12.2005 se con popolazione compresa tra 2.000 e 15.000 abitanti equivalenti. Negli stessi tempi gli insediamenti in questione dovranno dotarsi di fognatura. I limiti per le acque reflue industriali Per gli scarichi in corpi idrici superficiali delle acque reflue industriali rimangono invariati i limiti esistenti in base alla legge 319/76 e 133/92. Per gli scarichi di acque reflue industriali recapitanti in fognatura valgono i limiti indicati nell'Allegato 5, oppure i limiti fissati dal gestore della pubblica fognatura, se gi definiti e se l'impianto di trattamento al servizio della fognatura perfettamente funzionante e in grado di rispettare i limiti dello stesso allegato. Tali scarichi, saranno soggetti alle norme dettate dalle Regioni al fine del raggiungimento dell'obiettivo di qualit stabilito per il corpo idrico recettore. I limiti per le sostanze pericolose dovranno rispettare le indicazioni contenute nell'Allegato 5 e per alcune di queste non potranno essere meno cautelativi di quelli indicati nello stesso allegato. Gli scarichi sul suolo e nel sottosuolo Salvo le eccezioni previste, non possono essere attivati nuovi scarichi nel sottosuolo e sul suolo. Gli scarichi che recapitano nel sottosuolo dovranno cessare entro il 31 dicembre 2000 e quelli sul suolo dovranno cessare entro tre anni dall'entrata in vigore del nuovo testo di legge. Gli scarichi di acque reflue urbane o di acque reflue industriali, che in virt delle eccezioni contemplate nel nuovo testo di legge e specificate nell'Allegato 5 continuano a recapitare sul suolo, dovranno conformarsi alle indicazioni e ai limiti contenuti nell'Allegato 5. Tali eccezioni riguardano in particolare l'esistenza di rilevanti problemi di ordine tecnico relativi alla idrografia, alla geologia e alla morfologia del territorio, o il caso di elevate distanze dal pi vicino corpo idrico superficiale. Tutela delle aree di pertinenza dei corpi idrici Al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino della vegetazione spontanea nella fascia immediatamente adiacente ai corpi idrici, con funzioni di tutela dall'inquinamento diffuso da contemperarsi con le esigenze di funzionalit dell'alveo, la legge demanda alle Regioni e alle Province autonome il compito di disciplinare gli interventi di trasformazione e di gestione del suolo e del soprasuolo previsti nella fascia di almeno 10 metri dalla sponda di fiumi, laghi, stagni e lagune. comunque vietata la copertura dei corsi d'acqua, a meno che non sia imposta da ragioni di tutela della pubblica incolumit e per la realizzazione di impianti di smaltimento dei rifiuti. Le aree del demanio fluviale di nuova formazione, ai sensi della legge 5 gennaio 1994, numero 36, non possono essere oggetto di sdemanializzazione. Norme abrogate dalla legge 11 maggio 1999 n.152  INCLUDEPICTURE "http://www.greencrossitalia.it/graph/fre_b.gif" \* MERGEFORMATINET Con la nuova legge 11 maggio 1999, n. 152, sulla tutela delle acque dall'inquinamento vengono abrogate le seguenti norme: legge 10 maggio 1976, n. 319; legge 8 ottobre 1976, n. 690, di conversione con modificazioni del decreto legge 10 agosto 1976, n. 544; legge 24 dicembre 1979, n. 650; legge 5 marzo 1982, n. 62, di conversione con modificazioni del decreto legge 30 dicembre 1981, n. 801; decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1982, n. 515; legge 25 luglio 1984, n. 381 di conversione con modificazioni del decreto legge 29 maggio 1984, n. 176; gli articoli 4 e 5 della legge 5 aprile 1990, n. 71, di conversione in legge del decreto legge 5 febbraio 1990, n. 16; decreto legislativo 25 gennaio, 1992, n. 130; decreto legislativo 27 gennaio, 1992, n. 131; decreto legislativo 27 gennaio, 1992, n. 132; decreto legislativo 27 gennaio, 1992, n. 133; articolo 2, comma 1, della legge 6 dicembre 1993, n. 502, di conversione con modificazione del decreto legge 9 ottobre 1993, n. 408; articolo 9 bis della legge 20 dicembre 1996, n. 642, di conversione con modificazioni del decreto legge 23 ottobre 1996, n. 552; legge 17 maggio 1995, n. 172, di conversione del decreto legge 17 marzo 1995, n. 79. Il piano di tutela Una considerazione specifica va fatta su un tema che stato una delle principali fonti di contrasto nel confronto con le Regioni: lo schema procedimentale scelto per l'approvazione del piano di tutela. Tale procedura prevede tre momenti: a) la definizione di obiettivi e criteri generali da parte dell'Autorit di bacino (entro il 31.12.2001); b) la redazione dei piani di tutela da parte delle Regioni (entro il 31.12.2003); c) la formulazione del parere vincolante da parte delle Autorit di bacino e l'approvazione finale del piano da parte delle Regioni entro il 31.12.2004. Il parere dell'Autorit di bacino non deve entrare nel merito delle scelte puntuali fatte dalle singole Regioni, ma deve verificare la coerenza generale dei diversi piani e la conformit degli stessi ai criteri e agli obiettivi definiti all'inizio dall'Autorit di bacino. Questa divisione di competenze, che tiene conto dell'attuale impostazione normativa derivata dalla legge 183/89 sulla difesa del suolo, tesa a salvaguardare le specificit dei due enti (pi pianificatorio il primo, programmatorio e soprattutto gestionale e operativo il secondo), assegnando il compito di redazione del piano e la definizione degli interventi alle Regioni. Il piano di tutela, costituendo un piano stralcio di settore del piano di bacino della legge 18 maggio 1989 n. 183, si pone nella gerarchia della pianificazione del territorio come un piano sovraordinario "perch i vincoli posti dal predetto piano obbligano immediatamente le amministrazioni e gli enti pubblici (statali e regionali) i quali sono tenuti a osservarli e a operare in conseguenza" (Corte Costituzionale, sentenza numero 13 del 2 febbraio 1995). Questo dovrebbe facilitare il coordinamento con gli altri piani regionali ambientali e la conformit ai piani urbanistici. Il sistema messo a punto in realt uno strumento di garanzia proprio per le Regioni, in particolar modo per quelle che si trovano a valle. Evita infatti che lo sforzo fatto per perseguire gli obiettivi sia vanificato da scelte non coerenti operate a monte. Cosa pu fare il Veneto per risanare l'Adige se a questo obiettivo non contribuiscono le province di Trento e Bolzano? Riuscir l'Emilia Romagna a migliorare la qualit del Po e dell'Adriatico prima che Milano depuri le sue acque e che il Lambro diventi pi pulito? Sanzioni e danno ambientale Oltre a una serie di sanzioni amministrative, e in alcuni casi penali, previsto un sistema di risarcimento del danno ambientale provocato da comportamenti in violazione della legge. In particolare, chi provoca un danno alle acque, al suolo e ad altre risorse tenuto al rispristino ambientale. Il ministero dell'Ambiente ha il diritto di ottenere il risarcimento del danno non eliminabile con gli interventi di bonifica. A tal fine, quando non sia possibile una precisa quantificazione economica, previsto un sistema automatico basato sull'entit della sanzione amministrativa o sulla sanzione penale erogata. In conclusione, bisogna ricordare che i nodi critici da affrontare per l'applicazione della legge sono principalmente: - quello finanziario e gestionale; - quello dei controlli. Un primo aspetto quello finanziario relativo all'entit delle risorse da reperire e alle forme di finanziamento. La stima pi recente individua infatti in circa 60.000 miliardi la somma di investimenti necessari ad adeguare il sistema fognario e depurativo italiano. peraltro giusto sottolineare che tale somma in media con quelle previste dagli altri paesi dell'Unione europea. Infatti la media italiana per abitante equivalente di lire 540.000 contro il massimo della Germania di circa 1.200.000 e il minimo di 220.000 della Grecia. Tali risorse finanziarie possono essere coperte solo in parte dallo Stato, mentre la grossa parte deve essere coperta attraverso la messa in atto del sistema tariffario previsto dalla legge 36/94, che purtroppo ancora stenta a partire. Il secondo aspetto, quello gestionale, riguarda in parte anche esso il tema finanziario (non basta trovare i soldi per costruire l'impianto, bisogna anche farlo funzionare), ma anche il miglioramento delle capacit tecniche progettuali e gestionali. Infatti non sempre gli interventi effettuati raggiungono un livello sufficiente nel rapporto costi/benefici. Molte volte gli impianti sono troppo piccoli per essere gestiti bene, altre volte sono inutilmente complessi per le esigenze locali e, infine, troppo spesso i comuni e gli enti gestori non hanno personale abbastanza preparato per gestirli. Su questi temi il ministero dell'Ambiente si sta attrezzando per dare indicazioni operative o linee guida. Il secondo nodo riguarda la grave carenza di strutture capaci di garantire un monitoraggio efficace e continuativo della qualit dei corsi d'acqua e degli scarichi. Non si tratta solo di carenze strutturali, ma anche di carenze culturali: non si comprende ancora appieno, infatti, l'importanza che hanno il monitoraggio, la raccolta, l'analisi e l'aggiornamento delle informazioni per la gestione delle acque e il risanamento dei corpi idrici. C' la necessit di colmare al pi presto questa grave lacuna, anche attraverso la raggiunta piena funzionalit del sistema Anpa/Arpa. Un altro elemento da sottolineare riguarda una carenza che ancora la nuova normativa non ha completamente superato. Non si infatti riusciti ad assumere compiutamente un'impostazione della tutela, soprattutto per quanto riguarda la parte relativa al controllo degli scarichi, basata su criteri ecotossicologici. Uno sforzo in tal senso stato fatto e ci si pu cogliere soprattutto da una lettura attenta dell'Allegato relativo ai criteri di monitoraggio e classificazione dei corpi idrici, ma l'impostazione culturale, tecnica e politica che ancora contraddistingue alcuni importanti ministeri non ha permesso ulteriori passi avanti in tal senso. Bisogna comunque sottolineare come l'impostazione del citato allegato, oltre a introdurre ampiamente tali concetti, sufficientemente elastico da permettere una successiva evoluzione in tal senso di tutta la legge. Per questi motivi, anche se la realt del mondo tecnico e scientifico richiedeva avanzamenti pi spinti, i piccoli passi avanti contenuti nel nuovo decreto aprono una strada che porter in breve novit pi rilevanti. Un'ultima considerazione riguarda un'importante positiva ricaduta che questa legge, attraverso la logica degli obiettivi di qualit integrata con le azioni di tutela quantitativa, introduce nelle politiche di risanamento e nei relativi piani finanziari. L'individuazione di obiettivi definiti e misurabili, contestualmente alla definizione di precisi traguardi temporali (2008 obiettivo intermedio e 2016 obiettivo finale) in cui questi obiettivi devono essere raggiunti, costringer la pianificazione a una logica per obiettivo. Sar necessario pianificare l'utilizzazione delle risorse che si rendono disponibili nella maniera pi consona per il raggiungimento dei risultati attesi; inoltre la presenza di standard di qualit ben definiti render misurabili gli effetti degli interventi, permettendo cos di valutarne il rapporto costo benefici, l'efficacia e l'efficienza. In questo modo, gli investimenti della Comunit europea o dello Stato potranno pi facilmente essere orientati verso quegli interventi che rispondono di pi a questa logica. di Riccardo Rifici, Irene Di Girolamo '(Vpqr   9;SU?bݼݼ݌ݼzݼhcYYcjB*UphJJJ B*ph#0J5B* CJOJQJ\aJphf#0J5B* CJOJQJ\aJphf5B* CJOJQJ\aJphf5B*CJOJQJ\aJphJJJ5B*CJOJQJ\aJphJJJB*CJOJQJaJphJJJ B*phJJJ0JB* CJOJQJaJphfB*CJOJQJaJphJJJCJaJ5B*CJOJQJ\aJphJJJ '(Vq r|jr$IfK$@$K$L$If  6  63 4` ab $$IfK$a$\$3$$If%634a$If Wv&',-<=>EFMNTUV\]cdpqr~&þþßþjB*UphJJJ5B* CJOJQJ\aJphf B*phJJJB*CJOJQJaJphB*CJOJQJaJphJJJCJaJB*CJOJQJaJphB*CJOJQJaJphJJJ5B*CJOJQJ\aJphJJJ#0J5B*CJOJQJ\aJphJJJ4'=>FNUV]dqr~`~p~j$K$L$IfFR( DT 6  6    3 4` ab  $$IfK$a$ $$IfK$a$\8L$IfK$j$K$L$IfFR( DT 6  6    3 4` ab  $$IfK$a$ *+34;<IJTUpqr|$ 8,p$IfK$ $$IfK$a$ $$IfK$a$$IfK$@$K$L$If  6  63 4` ab&'()*+234:;<HIJSTUopqrstuIV+!"##%⻫|B*CJOJQJaJphJJJ#0J5B* CJOJQJ\aJphf5B* CJOJQJ\aJphf5B*CJOJQJ\aJphJJJB*CJOJQJaJphJJJB*CJOJQJaJphB*CJOJQJaJphJJJCJaJ B*phjB*UphJJJjB*UphJJJ/rstu*,^YWC$ \$^`a$\$9$$If 6 ` 62304a$Ifa$K$L$If    :D     6 0yyyyyyyy 6yyyyyyyy34ab%%I%J%&&&))****%,,,,,k1l1k2l2m22293:333:4;444\5]566:::===^F_FŵҨŐŐ҃҃҃ttttttt0JB*CJOJQJaJphJJJB*CJOJQJaJphJJJ0JB*CJOJQJaJphJJJB*CJaJphJJJB*CJOJQJaJphJJJ5B* CJOJQJ\aJphfB*CJOJQJaJphJJJB*CJOJQJaJphJJJ5B*CJOJQJ\aJphJJJ5B*CJOJQJ\aJphJJJ,,0m1m26:=_FFFFmb $$IfK$a$k$$IfT    ?0    ` 0 634ab d$If\$ & Fd[$ & Fdd[$\$ _FFFFFFFFFFFFFFFGGGG G!G0G1G2G5GAGBGFGGGLGMGQGRGUGVGWGbGcGhGiGó곣rererererereB*CJOJQJaJphB*CJOJQJaJphJJJ%0JB*CJOJQJaJmH phJJJsH !B*CJOJQJaJmH phJJJsH 5B*CJOJQJ\aJph5B*CJOJQJ\aJphJJJ B*ph B*phJJJB*CJOJQJaJphJJJ5B*CJOJQJ\aJphJJJCJaJ5B*CJOJQJ\aJph'FFFFFFFl<,m$K$L$IfT<F( 6    34<` ab  $$IfK$a$$IfK$C$K$L$IfT<( 634<` abFGG!G1G2GBGGGMGRG]R $IfK$\$$K$L$IfT<rb ](`L | 634<` ab $$IfK$a$ RGVGWGcGiGmGsGvGwGG]U]U$IfK$$K$L$IfT<rb ](`L | 634<` ab $$IfK$a$ iGlGmGrGsGuGvGwGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGIII>M?MfMPPPPSS)T*T+Tƹƹƹz"jB*CJOJQJUaJphJJJ5B*CJOJQJ\aJph5B* CJOJQJ\aJphfB*CJOJQJaJphJJJB*CJOJQJaJphJJJ5B*CJOJQJ\aJphJJJ B*ph B*phJJJCJaJB*CJOJQJaJphB*CJOJQJaJphJJJ0GGGGGGGGGG],UUUU$IfK$$K$L$IfT<rb ](`L | 634<` ab $$IfK$a$ GGGG`Z$If$K$L$IfT<rb ](`L | 634<` ab$IfK$GGGI?MPS)T d$If\$`$$IfT    ?p    0 634ab)T*TTUUUVQVV2WaWWWWtX}}}}}}}}}}}} & Fdd$If[$\$$Ifk$$IfT    O0    @ 00634ab+TTTTTTTTTVVOVPVVV0W1W_W`WWWWWWWrXsXXKYLYMYNYOYaYcYTZ࿭򠗊pcB*CJOJQJaJphJJJ5B* CJOJQJ\aJphf B*phCJaJB*CJOJQJaJphCJOJQJaJB*CJOJQJaJphJJJ#0J5B*CJOJQJ\aJphJJJ0JB*CJOJQJaJphJJJ"jB*CJOJQJUaJphJJJ"jB*CJOJQJUaJphJJJB*CJOJQJaJphJJJ#tXXLYMYNY$IfH$K$L$If$8 6 0634$` ab & Fdd$IfK$[$\$ & Fdd$If[$\$NYOYeVvWvb$$IfT    Op    00634abTZVZZZ[[bbbbeeeeee/v2vUvVvWvⶤ#0J5B*CJOJQJ\aJphJJJ0JB*CJOJQJaJphJJJB*CJOJQJaJphJJJ5B*CJOJQJ\aJphJJJB*CJOJQJaJphJJJ5B*CJOJQJ\aJphJJJ,1h. 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